1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria avviene:
a) nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale già appartenente al ruolo direttivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso della qualifica di vice questore penitenziario, con almeno due anni di effettivo servizio in tale qualifica;
b) nel limite del restante 20 per cento del totale dei posti disponibili della dotazione organica del ruolo dei dirigenti, rilevati al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservando al personale del ruolo direttivo già appartenente al ruolo direttivo speciale, soppresso ai sensi dell'articolo 8, con almeno due anni nella qualifica di vice questore penitenziario.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso di formazione dirigenziale per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al medesimo comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso seguono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.